La disciplina normativa dell’internal dealing La disciplina dell’internal dealing – ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate – è contenuta nelle disposizioni dell’art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli da 152-sexies a 152-octies Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con la Delibera n. 11971/1999. Operazioni soggette alla disciplina e suoi destinatari La disciplina dell’internal dealing trova applicazione con riguardo alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni Il Sole 24 Ore S.p.A. (la “Società”) ovvero di strumenti finanziari ad esse collegati compiute da “soggetti rilevanti”. In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale della Società, gli Amministratori e i Sindaci effettivi della stessa, nonché alcune posizioni dirigenziali individuate in ambito aziendale in base alla normativa di riferimento. La soglia di rilevanza delle operazioni soggette alla disciplina Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione relativamente a tutte le sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone strettamente legate ai “soggetti rilevanti”. I blocking period Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno prevedere l’obbligo di astensione per i “soggetti rilevanti” (diversi dagli azionisti che possiedano una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale della Società) dall’effettuare operazioni soggette alla disciplina dell’internal dealing durante i blocking period collocati durante il periodo che intercorre tra la chiusura del trimestre 31/03, 30/6, 30/9 e i due giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti dalla Società nel trimestre di riferimento, nonché durante il periodo che intercorre tra la chiusura dell’anno finanziario al 31 dicembre o del quarto trimestre (31/12) e i tre giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa sui risultati conseguiti dalla società nell’anno o nel trimestre di riferimento. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni in altri periodi dell’anno. Questa iniziativa del Consiglio di Amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli standard di governance della Società rispetto alla normativa di riferimento ed è intesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei “soggetti rilevanti” che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell’anno particolarmente delicati per l’informativa societaria. Di seguito i Filing Models relativi alle comunicazioni di Internal Dealing (ai sensi dell'articolo 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni) |